Passaggio di proprietà delle unità da diporto
Il passaggio di proprietà delle unità da diporto, inclusi natanti e imbarcazioni, richiede diverse procedure a seconda del tipo di bene. È essenziale comprendere le differenze tra i natanti, che sono beni mobili non registrati, e le imbarcazioni, che sono invece registrate. Questo articolo fornisce una guida dettagliata per entrambe le categorie, spiegando i documenti necessari, le procedure da seguire e le tariffe applicabili. Seguendo queste linee guida, il processo di trasferimento sarà chiaro e conforme alle normative vigenti.
Navigazione nella Fascia Costiera
Navigare nelle vicinanze della costa richiede il rispetto di regole specifiche per garantire la sicurezza dei bagnanti e degli operatori nautici. La locale Capitaneria di Porto stabilisce le distanze dalla costa per la circolazione delle unità da diporto, che variano generalmente tra i 200 e i 500 metri a seconda delle zone.
Navigare all’estero
I natanti che si recano all’estero non hanno bisogno di alcuna autorizzazione amministrativa. Tuttavia bisogna fare una distinzione tra quelli con il marchio CE e quella senza, che si recano in un Paese extra.CE Quelli con il marchio CE, che si portano al seguito durante le vacanze nei Paesi terzi, possono tranquillamente uscire e rientrare nella zona doganale comunitaria, senza formalità. Per quelli non-CE, invece, vi sono dei problemi per il rientro, per i quali è bene adottare alcune precauzioni:
Dotazioni di sicurezza e distanze di navigazione
Le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) fino al 16.6.1998 venivano costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite) sulla base dei criteri tecnici e la normativa di cui alla legge 50/71 e successive modificazioni. Successivamente a tale data è entrata in vigore la Direttiva europea 94/25 CE, recepita con D.L.vo 436/96, che prevede che tali unità per poter essere commercializzate devono possedere i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva e riportare la marcatura CE. Tale uniformità di regole costruttive consente la libera commercializzaz
Cinture e Giubbotti di Salvataggio
Dal 1° gennaio 1996, le cinture di salvataggio con la dicitura “Tipo conforme al D.M. 2.12.1977” non sono più valide. Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 10 maggio 1996 stabilisce le nuove normative per le dotazioni di bordo.
Certificati d’uso del motore
Il Codice della Nautica ha sostituito il certificato d’uso del motore con la dichiarazione di potenza, rilasciata dal costruttore su un modello specifico. Questo documento è obbligatorio per i natanti e le imbarcazioni con motore fuori bordo.
Cassetta di pronto soccorso
Secondo la Tabella D del decreto 25/5/88, le imbarcazioni che navigano oltre le 12 miglia dalla costa senza equipaggio marittimo arruolato devono avere a bordo una cassetta di pronto soccorso specifica.
Assicurazione
La legge di riforma della nautica ha introdotto nuove normative sull’assicurazione della responsabilità civile verso terzi per le unità da diporto. Obblighi di Assicurazione Tutte le unità da diporto con motore (entrobordo, fuoribordo o ausiliario) devono avere una polizza di assicurazione, inclusi i tender. Il precedente limite dei tre cavalli fiscali, che escludeva alcune unità […]
La nuova patente nautica
La legge di riforma prima, ed il codice della nautica successivamente hanno soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione (vela e motore), ma le patenti nautiche, in attesa dell’emanazione del regolamento di attuazione al codice della nautica (che non dovrebbe modificare l’attuale normativa) continuano ad essere rilasciate con le […]


